(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 12 settembre 1995) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'articolo 7 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. All'articolo 7 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: "5. Entro il 31 ottobre la Giunta provinciale determina gli obiettivi specifici e temporalmente definiti che dovranno essere raggiunti dall'azienda nell'anno successivo, in relazione agli indirizzi e agli obiettivi generali stabiliti dal piano sanitario provinciale, e fissa l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili con riguardo alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale della Provincia. 6. Entro il 30 novembre il direttore generale dell'azienda adotta il bilancio di previsione pluriennale di competenza e il bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa, con annesso il programma di attivita' dell'azienda, nel rispetto delle determinazioni contenute nel piano sanitario provinciale e di quelle adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 5. 7. Entro il 31 dicembre la Giunta provinciale approva il bilancio pluriennale e il bilancio annuale dell'azienda, con annesso il programma di attivita', e assegna all'azienda stessa i fondi destinati all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite distinti per la parte corrente e per la parte in conto capitale. In sede di approvazione dei bilanci e dei programmi di attivita' possono essere introdotte le variazioni necessarie ad assicurare la conformita' degli stessi al piano sanitario provinciale e alle direttive della Giunta provinciale."; b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. A seguito dell'adozione dei bilanci e del programma di attivita' ai sensi del comma 6, il direttore generale individua gli obiettivi assegnati alle strutture organizzative dell'azienda e, in relazione ad essi, ripartisce in via provvisoria tra le anzidette strutture le risorse finanziarie ed organizzative disponibili, sentito il parere dei responsabili delle strutture stesse circa la congruita' delle risorse predette rispetto agli obiettivi individuati. A seguito dell'approvazione dei bilanci e del programma di attivita' da parte della Giunta provinciale ai sensi del comma 7, il direttore generale provvede alla ripartizione delle risorse in via definitiva."; c) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. La relazione di cui al comma 10 e' formulata dal direttore generale, che allo scopo raccoglie le valutazioni espresse dai direttori di distretto e dai direttori degli ospedali di Trento e di Rovereto. La relazione medesima e' trasmessa al Presidente della Giunta provinciale e ai comitati di distretto".