(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 12 settembre 1995)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Modifiche all'articolo 7 della legge provinciale 1 aprile 1993, n.
10
 
  1. All'articolo 7 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
  "5.  Entro  il  31  ottobre  la  Giunta  provinciale  determina gli
obiettivi specifici e  temporalmente  definiti  che  dovranno  essere
raggiunti   dall'azienda  nell'anno  successivo,  in  relazione  agli
indirizzi e agli obiettivi generali  stabiliti  dal  piano  sanitario
provinciale,   e   fissa   l'ammontare   delle   risorse  finanziarie
disponibili con riguardo  alle  previsioni  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Provincia.
  6.  Entro  il 30 novembre il direttore generale dell'azienda adotta
il bilancio di previsione pluriennale di competenza e il bilancio  di
previsione annuale di competenza e di cassa, con annesso il programma
di   attivita'   dell'azienda,   nel  rispetto  delle  determinazioni
contenute nel piano sanitario provinciale e di quelle adottate  dalla
Giunta provinciale ai sensi del comma 5.
  7.  Entro  il 31 dicembre la Giunta provinciale approva il bilancio
pluriennale e  il  bilancio  annuale  dell'azienda,  con  annesso  il
programma   di  attivita',  e  assegna  all'azienda  stessa  i  fondi
destinati all'esercizio delle funzioni ad  essa  attribuite  distinti
per  la  parte  corrente e per la parte in conto capitale. In sede di
approvazione dei bilanci e dei programmi di attivita' possono  essere
introdotte  le  variazioni  necessarie  ad  assicurare la conformita'
degli stessi al piano sanitario provinciale e  alle  direttive  della
Giunta provinciale.";
   b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  "9.  A  seguito  dell'adozione  dei  bilanci  e  del  programma  di
attivita' ai sensi del comma 6, il direttore generale  individua  gli
obiettivi  assegnati  alle strutture organizzative dell'azienda e, in
relazione ad essi, ripartisce in via  provvisoria  tra  le  anzidette
strutture   le  risorse  finanziarie  ed  organizzative  disponibili,
sentito il parere dei responsabili delle strutture  stesse  circa  la
congruita'   delle   risorse   predette   rispetto   agli   obiettivi
individuati. A seguito dell'approvazione dei bilanci e del  programma
di  attivita' da parte della Giunta provinciale ai sensi del comma 7,
il direttore generale provvede alla ripartizione delle risorse in via
definitiva.";
   c) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
  "11. La relazione di cui al comma 10  e'  formulata  dal  direttore
generale,  che  allo  scopo  raccoglie  le  valutazioni  espresse dai
direttori di distretto e dai direttori degli ospedali di Trento e  di
Rovereto.    La  relazione  medesima e' trasmessa al Presidente della
Giunta provinciale e ai comitati di distretto".